il Garante privacy detta le prime istruzioni per la didattica a distanza
Commento a cura dell’avv. Gianluca Fasano
“Il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica”.
Così apre il presidente dell’Autorità Garante della protezione dei dati personali, Antonello Soro, nella lettera inviata ai Ministri competenti. Egli ribadisce che “le straordinarie potenzialità del digitale – rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l’esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove – non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento”.
Le straordinarie potenzialità delle nuove tecnologie hanno già mostrato i loro effetti in qualsiasi settore dell’attività umana, ma oggi è indispensabile riflettere sugli effetti che l’innovazione tecnologica può produrre in un clima emergenziale.
I vantaggi derivanti dalle tecnologie informatiche ed elettroniche sono indiscutibili. L’innovazione tecnologia ci viene in soccorso, consentendo di creare spazi virtuali in cui favorire la didattica e la formazione, dunque, la promozione di un diritto fondamentale della persona, sancito anche nella Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU.
Ma tutto ciò non è senza rischi, e non soltanto per i minori.
In primis, per via della complessità della materia e della difficoltà per le istituzioni, soprattutto scolastiche, di affrontarla con le scarse risorse a disposizione.
A ciò si aggiunga che il contesto emergenziale ha imposto un mutamento delle proprie abitudini, personali e professionali, tanto rilevante quanto improvviso, senza lasciare il tempo ordinariamente necessario per adeguarvisi.
In considerazione di ciò, il Garante per la protezione dei dati personali ha voluto fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili per un utilizzo corretto e consapevole delle nuove tecnologie nella didattica a distanza, approvando uno specifico atto di indirizzo con cui evidenzia le implicazioni più importanti rispetto alla protezione dei dati personali (Provvedimento del 26 marzo 2020 – “Didattica a distanza: prime indicazioni” [9300784]).
Nelle scuole la questione del rispetto del trattamento dei dati è emersa sin dai primi momenti dell’attivazione della didattica a distanza. Un primo riferimento è rappresentato dalle indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione (nota 388 del 17 marzo 2020), cui si aggiunge il recente provvedimento del Garante, apportando chiarimenti con la consueta autorevolezza derivante dall’autorità di controllo incaricata di “sorvegliare” sulla corretta applicazione del GDPR.
La prima precisazione fornita dal garante riguarda il consenso al trattamento, di cui non v’è bisogno. Scuole e università non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, allorché attivano strumenti e servizi telematici per la didattica a distanza, poiché il trattamento dei dati che ne consegue è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei. Quindi, la condizione di liceità del trattamento dei dati, cioè la sua base giuridica, non è rappresentata dal consenso.
Inoltre, scuole e università dovranno assicurarsi che se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di docenti studenti o loro familiari per conto dell’ente, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con apposito atto giuridico, in cui disciplinare compiutamente le finalità del trattamento che dovrà esser limitato a quanto strettamente necessario per lo svolgimento della didattica a distanza, escludendo altre finalità d’interesse del fornitore.
Di conseguenza, il fornitore non potrà condizionare la fruizione del servizio alla prestazione del consenso al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, e sarà necessario implementare un processo di controllo per vigilare che i dati trattati siano utilizzati esclusivamente per la didattica a distanza.
Il GDPR sul punto non lascia spazio a dubbi. Nel caso di affidamento di una o più attività di trattamento a soggetti esterni occorre preliminarmente verificare che questi presentino garanzie sufficienti in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
Le tutele non riguardano soltanto studenti, alunni e loro familiari ma anche i docenti di scuole e università. Coinvolti in prima linea nella gestione della didattica a distanza, rispetto ad essi si dovrà prestare particolare attenzione, nel rispetto delle garanzie connesse allo status lavorativo. Dovranno esser rispettate le condizioni d’impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo anche con riferimento alla possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, senza effettuare indagini sulla sfera privata o interferire con la libertà di insegnamento.
In conclusione, il contesto attuale ci costringe a portare la riflessione sulla condizione di emergenza in cui vengono ad impattare il progresso tecnologico, con i suoi rischi e benefici. Indubbiamente, le straordinarie potenzialità delle nuove tecnologie mostrano i loro effetti in qualsiasi settore dell’attività umana. Nella sfera personale, professionale o sociale, il progresso tecnologico ha cambiato il modo in cui siamo e in cui viviamo.
Se in tempi ordinari l’innovazione tecnologica può produrre benefici grazie ad un’introduzione graduale e ammaestrata, concedendo all’utente medio il tempo necessario per acquisire conoscenze e tecniche utili a modellare comportamenti adeguati alle nuove esigenze, nel periodo emergenziale è richiesto a tutti uno sforzo ulteriore, in termini di attenzione e consapevolezza nell’approccio a strumenti divenuti improvvisamente inevitabili.