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le deroghe temporanee al codice civile del D.L. 23/20 per favorire il finanziamento e la continuità delle imprese

By 12 Aprile 2020



a cura dell’avv. Francesco Cristiano, Partner Trifirò e Partners Avvocati

Il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 ha introdotto misure finalizzate a dotare le imprese italiane di liquidità per affrontare la crisi economica indotta dall’emergenza sanitaria.

Oltre ad avere agito attraverso la leva finanziaria (prevedendo, in particolare, garanzie pubbliche a presidio di finanziamenti alle imprese erogate da istituti di credito) ed attraverso la leva fiscale (sospendendo i termini di alcuni versamenti tributari e contributivi previsti per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020), il Governo è altresì intervenuto sull’assetto normativo delle società di capitali, sospendendo temporaneamente, sino al 31 dicembre 2020, l’applicazione di alcune disposizioni del codice civile. In particolare:

a) è stata prevista la sospensione di gran parte della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite, nonché dell’obbligo, in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, di mettere in liquidazione la società (mentre rimangono fermi, in tutti i casi, gli obblighi di informativa degli amministratori in favore dei soci);

b) è stata, inoltre, prevista la sospensione della disciplina dei finanziamenti dei soci o della società che esercita attività di direzione e coordinamento su un’altra società, disattivando temporaneamente i meccanismi di postergazione dei rimborsi. Tale ultima sospensione riguarda i finanziamenti effettuati sino alla fine del corrente anno

L’intervento sub a) è finalizzato ad evitare che, a causa delle perdite di capitale, gli amministratori siano costretti a rilevare cause di scioglimento che, nel contesto di crisi, precludano la continuità di imprese anche performanti, così evitando altresì che la prosecuzione della normale attività sociale, pur in presenza delle summenzionate perdite, esponga gli amministratori a responsabilità per gestione non conservativa.

L’intervento sub b) è proteso a favorire il (ri)finanziamento delle imprese, coinvolgendo i soci nell’accrescimento dei relativi flussi..

Nel complesso i due interventi paiono andare nella direzione auspicata dal Legislatore dell’emergenza ma, anche in questo caso, ne andrà verificata la concreta operatività in un quadro di mercato anomalo e le cui evoluzioni non sembrano agevolmente prevedibili.

In aggiunta a quelli sopra menzionati, si segnala che il D.L. 23/20 ha anche previsto che per i bilanci di esercizio relativi al corrente anno la riclassificazione delle voci nella prospettiva della continuazione delle imprese possa essere operata se sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. La situazione esistente a tale ultima data (coincidente con quella di entrata in vigore delle prime misure collegate alla diffusione del COVID-19) è quella che potrà essere, quindi, presa a riferimento per la riclassificazione delle voci del bilancio 2020 dalle imprese che già non si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità prima dell’emergenza epidemiologica.




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