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Diritto processuale penale – Per la Cassazione la mancanza di iniziative risarcitorie non può essere valutata per negare al condannato l’affidamento in prova al servizio sociale.

By 28 Aprile 2020



a cura degli avv.ti Fabrizio Ventimiglia e Valentina Vasta, Studio Legale Ventimiglia

Note a margine della sentenza Cass. pen., Sez. I, 20 dicembre 2019 (dep. 16 aprile 2020), n. 12324


Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti applicativi dell’affidamento in prova al servizio sociale, escludendo che possano rientrarvi le iniziative risarcitorie.

Nel dettaglio, e in sintesi.

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, rigettando la domanda del ricorrente, condannato per bancarotta alla pena di due anni di reclusione, di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, applicava quella della detenzione domiciliare, in ragione della mancata attivazione del condannato a fini risarcitori.

I giudici, da un lato, rilevavano che quest’ultimo fosse ultraottantenne, non vi fossero elementi negativi sulla personalità (nella specie, «non vi sono altri procedimenti pendenti, è in corso attività di volontariato, è in corso attività di collaborazione aziendale»), e, in ultimo, l’avvenuta conversione del sequestro in pignoramento; dall’altro lato, ritenevano comunque necessario, vista l’entità del passivo fallimentare di oltre 750.000 euro, il
risarcimento del danno, considerandone l’assenza, nel caso concreto, «indicativa della mancata revisione critica del condannato».

Per questi motivi, il Tribunale di sorveglianza rigettava la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, escludendo anche che «le “blande prescrizioni” correlate a tale misura siano adeguate a conseguire l’obiettivo di rieducazione, oltre che quello di prevenzione».

Il ricorrente, a mezzo del suo difensore, impugnava il provvedimento con ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.

In primo luogo, a parere del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel negare al condannato l’affidamento in prova al servizio sociale sulla base della sola assenza di iniziative risarcitorie, violando così l’art. 47 o.p., che non annovera l’avvenuto risarcimento del danno «tra i presupposti della misura alternativa, trattandosi di uno degli adempimenti che è possibile porre a carico del condannato nel corso della sua esecuzione».

In secondo luogo, e in ogni caso, nel ricorso si evidenzia sia la circostanza che il danno ai creditori non superava il valore dei beni già sequestrati e liquidati a titolo di provvisionale, sia l’assenza di qualsivoglia verifica in concreto dalla capacità economica del ricorrente in ordine ad altri e ulteriori adempimenti risarcitori.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, chiarendo, in prima battuta, che «l’assenza di indicatori di attuale pericolosità sociale del [condannato] è attestata dal Tribunale e rappresenta – unitamente alla funzionalità della misura a contribuire alla rieducazione del reo – il presupposto di ammissione alla misura alternativa».

Questi, dunque, gli unici due elementi che, secondo la lettera dell’art. 47 o.p., devono essere vagliati dal Tribunale in sede di ammissione alla misura alternativa, ossia nell’ambito del giudizio di valutazione in ordine alla meritevolezza o meno del beneficio.

L’elemento della riparazione del danno, però, non è estraneo al giudizio dei giudici della sorveglianza, ma attiene al momento dell’esecuzione della misura, ove si tratta di «sperimentare –anche attraverso la mostrata sensibilità verso le vittime del reato – l’effettiva adesione del soggetto al percorso risocializzante intrapreso».

Sul tema, tuttavia, si è formato un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, nei termini indicati dalla sentenza che si annota.

Secondo un primo orientamento, il giudizio prognostico richiesto dalla legge, ai fini della concessione del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, deve fondarsi esclusivamente sui risultati dell’osservazione del comportamento del condannato. Per questo, risulta viziata l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della misura alternativa rilevando l’assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno e omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo (Cass. pen., Sez. I, 21 settembre 2016, n. 5981; Cass. pen., Sez. I, 19 maggio 2009, n. 23047).

Secondo altro e diverso orientamento, invece, ai fini del diniego dell’ammissione alla misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente valutare l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire, nonostante la concessione del beneficio non sia subordinato al risarcimento del danno, difettando una disposizione prescrittiva in tale senso (Cass. pen., Sez. I, 15 giugno 2017, n. 39266; Cass. pen., Sez. I, 25 settembre 2007, n. 39474).

La Corte di Cassazione dichiara espressamente di aderire al primo dei due orientamenti ermeneutici richiamati, sottolineando, in definitiva, come «dalla collocazione della attività risarcitoria nella fase di esperimento è logico, in altre parole, desumere che la voluntas legis non sia quella di richiedere che una simile condotta concorra a determinare le condizioni “per” l’affidamento».

Supponendo – e auspicando – un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione a comporre tale contrasto interpretativo, pare comunque opportuno rilevare la specificità del caso concreto sotteso alla sentenza in commento.

Per vero, il rilevato contrasto non si appunta – come invece pare derivare la sentenza – tanto sul fatto che il risarcimento del danno rientri o meno tra i presupposti espressamente previsti dalla legge per l’affidamento in prova al servizio sociale: per quello è sufficiente la lettera dell’art. 47 o.p.; quanto, piuttosto, sulla circostanza che l’ingiustificata indisponibilità del reo a provvedere al risarcimento del danno possa o meno costituire un fattore da considerare nella valutazione del suo ravvedimento.

Infatti, che la concessione della misura alternativa non sia subordinata al risarcimento del danno non è posto in dubbio neppure dall’orientamento cui la prima Sezione dichiara di non aderire (v. Cass. pen., Sez. I, 25 settembre 2007 , n. 39474, cit.).

Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza, infatti, non ha considerato l’assenza di iniziative risarcitorie di per sé preclusive della concessione del beneficio, ma ha inserito tale elemento nel giudizio sulla specifica adeguatezza della misura sia a fini rieducativi che di prevenzione.
Quindi, se la sussistenza del vizio di violazione di legge nel caso di specie appare quantomeno dubbia, diverso è a dirsi per il lamentato vizio di motivazione.
La motivazione del provvedimento impugnato ben risulta carente, seguendo le prospettazioni del ricorrente, perché non contiene i motivi del mancato risarcimento, non essendo stato accertato se il reo avesse la capacità o meno di risarcire il danno.

E allora, volendo tirare le fila: della sentenza che si annota è condivisibile l’esito, ma meno il percorso argomentativo.
Infatti, posto che i presupposti per l’ammissione al beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale non sfuggano al principio di tassatività, nulla vieta, però, che l’assenza o meno di iniziative risarcitorie possa inserirsi tra gli elementi di valutazione del Tribunale in ordine all’idoneità della misura alternativa a contribuire «alla rieducazione del reo» e ad assicurare «la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati» (art. 47 o.p.). Ciò, tuttavia, a condizione che, nell’ipotesi di diniego – come nel caso di specie – i giudici della sorveglianza accertino, da un lato, la mancanza effettiva d’iniziative risarcitorie, e dall’altro, ritengano, con logica argomentazione, le possibilità economiche del reo sufficienti a risarcire, almeno in parte, il danno, e le ricadute in termini negativi della mancata iniziativa sulle finalità rieducative e preventive dell’istituto.


L’Osservatorio di Diritto Penale, diretto da Fabrizio Ventimiglia, avvocato Penalista e Presidente del Centro Studi Borgogna,




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