prima casa e sospensione per sei mesi dei pignoramenti immobiliari
Commento a cura dell’avvocato stabilito Marco Formica, Studio Legale Formica
In data odierna, 30 aprile 2020, entra in vigore la legge di conversione del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto “Cura Italia”), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le novità apportate dalla legge di conversione (legge del 24 aprile 2020, n. 27), spicca l’introduzione dell’art. 54-ter che introduce una sospensione, per la durata di sei mesi, di ogni procedura esecutiva immobiliare:
Art. 54-ter – Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Dunque, tra le varie misure volte a contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il legislatore, in sede di conversione parlamentare, introduce una norma volta a tutelare l’abitazione principale del debitore.
A tal proposito, il dossier parlamentare della legge di conversione precisa che per “abitazione principale” si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986)
Ciò premesso, occorre svolgere alcune riflessioni circa la concreta operatività della norma.
A ben vedere, infatti, dalla lettura della disposizione e dalla ratio ad essa sottesa, sembrerebbe ipotizzabile che la sospensione in esame operi automaticamente e non a seguito di un’istanza di parte.
Tuttavia, considerato che risulterebbe opportuno un provvedimento ad hoc che dichiari la sospensione della procedura esecutiva, occorre domandarsi come il giudice dell’esecuzione si comporterà per accertare se l’immobile staggito risulti o meno adibito ad abitazione principale del debitore.
Tale elemento, il cui accertamento è indispensabile per la sospensione della procedura, potrebbe emergere dalla perizia del CTU o dal verbale di accesso del custode (laddove già presenti e depositati nel fascicolo telematico), ma negli altri casi, non viene precisato come potrebbe operare il giudice, autonomamente, per accertare la destinazione ad abitazione principale dell’immobile pignorato.
Nell’attesa di una concreta applicazione e del consolidarsi di prassi operative, la scelta più opportuna per il debitore risulterebbe quella di attivarsi, a garanzia dell’applicazione della norma, con il deposito di un’istanza di parte che chieda espressamente al giudice di sospendere la procedura esecutiva, dando atto che l’esecuzione ha ad oggetto l’abitazione principale.