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le disposizioni giuslavoristiche nel ‘Decreto Rilancio’

By 25 Maggio 2020



a cura degli avv.ti Damiana Lesce e Tommaso Targa – Trifirò & Partners Avvocati

Il governo ha approntato un nuovo decreto legge, battezzato “Decreto Rilancio” (Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020), che – nell’ambito di un articolato quadro di norme di varia natura – contiene anche numerosi interventi di revisione e integrazione delle disposizioni giuslavoristiche del precedente decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27).

Licenziamenti. Anzitutto, forse in un’ottica di bilanciamento tra le diverse misure di sostegno, l’art. 83 del “Decreto Rilancio” dispone il sensibile prolungamento del periodo durante il quale non sono consentiti i licenziamenti collettivi ed i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. 604/1966. Da un periodo, inizialmente fissato dal “Cura Italia” sino al 16 maggio, il divieto è prolungato sino al 17 agosto 2020.
Il “Decreto Rilancio” ha altresì precisato che, non essendo possibile procedere al licenziamento nel periodo interessato, le procedure di tentativo di conciliazione individuale ex art. 7 legge 604/1966, già avviate, restano anch’esse sospese fino al 17 agosto. In aggiunta, l’art. 83 del “Decreto Rilancio” preclude il licenziamento dei lavoratori fragili che, in ragione del rischio di contagio e della loro particolare situazione di salute, vengono giudicati temporaneamente inidonei alle mansioni dal medico competente.
In un contesto in cui il lockdown è sostanzialmente, perlomeno per molte aziende, venuto meno il Governo sembra voler imporre il ricorso alla cassa integrazione quale unico strumento possibile per gestire eventuali esuberi di personale, e ciò a prescindere dalle effettive esigenze organizzative o produttive e ragioni dell’esubero.

Ammortizzatori sociali. Una prima novità (artt. 68 e 69 del “Decreto Rilancio”, che hanno modificato rispettivamente il comma 1 degli artt. 19 e 20 del “Cura Italia”) riguarda il numero massimo di settimane di durata degli ammortizzatori sociali speciali previsti per affrontare l’emergenza economica, CIGO, FIS e CIGD (cassa in deroga): ai datori di lavoro che – nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 – hanno già fruito interamente delle 9 settimane previste dal “Cura Italia”, è concesso di fruire nel medesimo periodo di altre 5 settimane. Inoltre, nel successivo periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020, è possibile la fruizione di ulteriori 4 settimane, fermi i limiti di spesa previsti dalla norma sul rifinanziamento (ossia l’art. 70 del “Decreto Rilancio”, che ha inserito l’art. 22ter nel “Cura Italia”). In totale, possono essere così totalizzate fino a 18 settimane dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020. Solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere, congressi e spettacolo, beneficiari di assegno ordinario (FIS), è possibile usufruire di queste 4 settimane aggiuntive anche per periodi precedenti al 1° settembre.

Dato il tenore della norma, un tema operativo riguarderà la gestione del periodo non coperto dall’ammortizzatore Covid per le aziende che avranno esaurito le 5 settimane prima del 1^ settembre 2020.

Ulteriore novità: è stata estesa la platea dei lavoratori che possono accedere a CIGO e FIS: in seguito al Decreto Rilancio, l’ammortizzatore è accessibile anche ai lavoratori in forza a partire dal 25 marzo 2020.


Il “Decreto Rilancio” (sempre all’art. 68) precisa altresì che i beneficiari di assegno ordinario (FIS) con causale Covid, hanno diritto anche agli assegni familiari, sussistendone i presupposti. Quest’ultimo chiarimento è rilevante, tenuto conto che l’INPS – sia con la circolare n. 47/2020 (relativa al decreto “Cura Italia”), sia con la precedente circolare n. 130/2017 – si era espresso in senso contrario (mentre non è mai stato in discussione il diritto agli assegni familiari per i beneficiari di CIGO, CIGS, CIGD).
D’altro canto, con riferimento ai FIS, il “Decreto Rilancio” specifica espressamente che la maturazione degli assegni familiari riguarda solo quelli con causale Covid. Di conseguenza, in futuro per l’assegno ordinario dovrebbe continuare a valere la prassi previgente (ossia che sui FIS “standard” non maturano gli assegni familiari): soluzione questa che appare opinabile sotto il profilo della diversità di trattamento rispetto agli altri ammortizzatori, e allo stesso FIS con causale Covid.
Dal punto di vista della procedura da seguire, va segnalato che a) per l’accesso a CIGO e FIS, è imposto ai datori di lavoro l’onere di informazione, consultazione e esame congiunto, da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva; b) per la fruizione delle settimane di CIGD, ulteriori rispetto alle 9 già previste dal “Cura Italia”, la concessione è demandata all’INPS, nel rispetto dei limiti di spesa, con gestione centralizzata della procedura, per le imprese multilocalizzate, innanzi al Ministero del Lavoro, a cui è delegata l’emanazione di un decreto attuativo (art.71 del “Decreto Rilancio” che ha inserito nel “Cura Italia” l’art.22quater).
Vanno, infine, segnalate le disposizioni che, in ipotesi di pagamento degli ammortizzatori a carico diretto dell’INPS, dovrebbero comportare l’accelerazione dei tempi di erogazione delle integrazioni salariali ai lavoratori (al riguardo, l’art. 71 del “Decreto Rilancio” ha inserito nel “Cura Italia” gli artt. 22quater, comma 4, e 22quinqies).
L’ampliamento della durata degli ammortizzatori e del bacino dei potenziali lavoratori che hanno accesso ai medesimi ha comportato il necessario rifinanziamento delle misure, con conseguente modifica delle disposizioni del “Cura Italia” relative agli oneri economici, oltre alla previsione del monitoraggio INPS sul rispetto dei limiti di spesa.
Da ultimo. Non vanno confusi con gli ammortizzatori, destinati ai lavoratori, gli aiuti che, ai sensi dell’art. 60 del “Decreto Rilancio”, Regioni e Province autonome possono erogare ai datori di lavoro (imprese o anche lavoratori autonomi che hanno dipendenti) sottoforma di sovvenzioni per contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, al fine di evitare i licenziamenti. Tali sovvenzioni possono anche essere combinate con altre misure di sostegno all’occupazione, quali il differimento del termine per il versamento di imposte e/o contributi previdenziali.

I congedi per i genitori lavoratori. Il “Decreto Rilancio” (art. 72) è intervenuto anche con modifiche agli artt. 23 e 25 del “Cura Italia”. Il congedo “retribuito”, per cui è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione, è raddoppiato passando da 15 a 30 giorni (periodo continuo o frazionato) utilizzabili fino al 31 luglio 2020, in favore di genitori di minori di età non superiore a 12 anni. Il Governo è intervenuto anche sulla disposizione relativa ai congedi non retribuiti per i quali, peraltro, non è prevista una durata massima, essendo previsto unicamente che l’astensione può durare “per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche”. Si tratta sostanzialmente di una aspettativa con diritto alla conservazione del posto e, dunque, con divieto di licenziamento. In precedenza, i congedi non retribuiti riguardavano solamente i genitori di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni. In seguito all’ultimo intervento del Governo, essi sono accessibili a tutti i genitori di figli minori di 16 anni. Questa modifica sembra doversi interpretare nel senso che i genitori di figli di età inferiore a 12 anni potranno beneficiare sia del congedo “retribuito” che di quello non retribuito.

In alternativa al congedo “retribuito” resta possibile, per i medesimi lavoratori beneficiari, la possibilità di chiedere uno o più bonus per servizi di babysitting. L’importo massimo passa da € 600 a € 1200. Viene precisato che il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del “bonus asilo nido” previsto dall’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Da notare che il “Decreto Rilancio” (art. 105) prevede anche il finanziamento a comuni e istituti privati che forniscono o potenziano tali servizi integrativi.
Oltre ai congedi e ai bonus di cui sopra, il decreto “Decreto Rilancio” (art. 90) riconosce ai genitori che hanno almeno un figlio minore di anni 14 il diritto di svolgere le mansioni in smart working, anche usando un pc di loro proprietà, fino alla cessazione dello stato di emergenza. Tale diritto è condizionato alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione lavorativa e al fatto che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Permessi 104. Specularmente, il Governo è intervenuto anche sui permessi “straordinari” retribuiti, legati all’emergenza Covid, per i beneficiari dei permessi ex art 33 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (art. 73 del “Decreto Rilancio”). Tali lavoratori, oltre a disporre di 12 giornate aggiuntive di permesso utilizzabili nei mesi di Marzo e Aprile 2020 (previsti dal “Cura Italia”), dispongono ora di ulteriori 12 giornate utilizzabili, anche continuativamente, nei mesi di maggio e giugno 2020. Si tratta di 12 giornate complessive, non di 12 per ciascun mese: in questo senso, già si è espresso l’INPS con la circolare n. 45/2020 del 25 marzo 2020, successiva all’entrata in vigore del “Cura Italia”..

Naspi e Dis-Coll. Va segnalato l’articolo 92 del “Decreto Rilancio” che interviene sulla durata di NASPI e DIS-COLL. Se il periodo di fruizione avrebbe dovuto terminare tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il sussidio è prorogato per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia già beneficiario di altre indennità. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Da segnalare altresì che il periodo di sospensione (già prevista dal “Cura Italia”) delle misure di condizionalità previste per tali prestazioni, e degli obblighi connessi alla percezione del reddito di cittadinanza, è prolungato fino al 17 luglio 2020 (art. 76 del decreto).

Sicurezza sul lavoro. Il “Decreto Rilancio” contiene una norma che si pone in linea di continuità con le previsioni del DPCM 26 aprile 2020 (quello che ha allentato il lockdown), che a sua volta richiama il protocollo governativo 24 aprile 2020. L’art. 83 dispone infatti che, fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, “i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio”. Di qui la necessità per tutte le aziende, anche di piccole dimensioni, di aggiornare le proprie procedure/protocolli e il DVR per non incorrere in responsabilità sul versante civile e penale.
Inoltre, l’art. 66 del “Decreto Rilancio” (che modifica l’art. 16 del “Cura Italia”) prevede che le mascherine chirurgiche costituiscono un DPI necessario per tutti i lavoratori e volontari, sanitari e non (compresi i lavoratori domestici), impossibilitati a mantenere le distanze di sicurezza .

Contratti a termine. Il Decreto, all’art. 93, consente di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020, senza necessità di causale, i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020. La norma – ponendosi in linea di continuità sistematica con quella contenuta nella legge di conversione del “Cura Italia” (che ha rimosso il divieto di proroghe e rinnovi nelle unità produttive dove sono utilizzati gli ammortizzatori sociali Covid) – è senz’altro positiva perché risponde a una necessità più volte segnalata dal mondo delle imprese. In sostanza, viene parzialmente sospeso – in questa fase di emergenza – quanto previsto in proposito dal “Decreto Dignità”.




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