L’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni
Famiglia: rapporti ed evoluzione
Nell’ambito dei rapporti di famiglia, quale formazione sociale in cui si interfacciano in un complesso bilanciamento diritti ed obblighi, trovano espressa applicazione i principi di autoresponsabilità, autodeterminazione e solidarietà, che seppure non hanno un riconoscimento esplicito nella carta costituzionale, sono senz’altro riconducibili all’art. 2 Cost. che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
I principi di autoresponsabilità e autodeterminazioe declinati nell’ambito dei rapporti di famiglia costituiscono il fondamento dell’unione coniugale, protetta dall’art. 29 della Costituzione come principale formazione sociale nella quale trova sviluppo la personalità umana e che inevitabilmente richiama il concetto di responsabilità genitoriale.
Siamo di fronte ad un concetto dogmatico strutturato in termini nuovi perchè tradotto in una complessa situazione giuridica soggettiva facente capo ai genitori in rapporto con i figli. La riforma operata dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 e poi dal D.lgs 28 dicembre 2013 n. 154, indica quali elementi più significativi:
a) l’unicità dello stato di figlio, indipendentemente dal fatto che sia nato da genitori uniti in matrimonio;
b) l’elencazione dei diritti del figlio verso i propri genitori;
c) la sostituzione della potestà con la responsabilità genitoriale determinando il passaggio da una visione “adultocentrica”, in cui il figlio era sottoposto alle decisioni dei genitori, ad una “figliocentrica” in cui i genitori sono ritenuti responsabili della crescita del figlio e della realizzazione dei suoi diritti fondamentali .
La responsabilità genitoriale quindi si caratterizza quale concetto relazionale ed esprime una funzione di CURA della persona. Viene da sé che la rappresentazione della situazione giuridica del genitore in termini di responsabilità genitoriale ha comportato il tramonto definitivo di qualsiasi tentativo di riscontrare in capo a quest’ultimo la titolarità di un “potere forte” sul figlio.
Il profilo funzionale della responsabilità genitoriale consiste nella sua stretta aderenza all’interesse del figlio, nel senso che deve essere finalizzata a promuovere e ad affermare il benessere del figlio, ovvero a formare la sua identità personale e a tutelarla. Si tratta di un concetto complesso e formalmente orientato.
Allora qual è la portata che viene accordata all’interesse del figlio?
Tale interesse costituisce la sintesi di tutti gli interessi protetti e garantiti al figlio nei diritti allo stesso riconosciuti. Diritti che, già previsti e riconosciuti sia dalla Costituzione che dalle fonti transnazionali, dopo la riforma del 2012 hanno trovato espressa previsione nel Codice civile, nell’art. 315 bis, il quale nel sancire il diritto del figlio al mantenimento, all’educazione, alla istruzione, all’essere assistito moralmente, a crescere in famiglia, a tenere rapporti significativi con i parenti e a essere ascoltato, esprime altrettanti interessi giuridicamente protetti. Interessi che hanno a che fare con l’identità della persona e, i genitori nel soddisfarli devono tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, vale a dire della sua personalità.Per questo il contenuto del diritto dell’interesse del figlio non può prescindere dalla sua identità in formazione. Questo determina che nella prima infanzia la responsabilità genitoriale si traduce in formazione dell’identità personale del figlio, sulla base dei valori, dello stato culturale e sociale dei genitori, per trasformarsi in protezione dell’identità altrui man mano che la personalità del figlio si afferma.
Questa responsabilità nasce in capo ai genitori dal momento della nascita del figlio e permane sin tanto che persiste il relativo interesse, anche oltre la maggiore età, andando incontro a continue rimodulazioni dei suoi contenuti e anche del suo raggio di azione in funzione del cambiamento dell’intensità di quello stesso interesse. Tale estensione è sancita dal nuovo testo dell’art. 316 c.c. il quale, a differenza di quello precedente, non facendo più riferimento ad una situazione di soggezione, omette di disporre il termine finale del compimento della maggiore età o della conseguita emancipazione. Orbene il carattere atemporale della responsabilità genitoriale particolarmente favorevole al soggetto “debole” bisognoso di protezione, in realtà non pone dubbi interpretativi: gli stessi artt. 337 bis ss. cod.civ. occupandosi dell’esercizio della responsabilità genitoriale successivamente alla rottura della relazione di coppia, contemplano anche il figlio maggiorenne che non abbia raggiunto l’autonomia economica e/o personale.
E’ pertanto possibile giungere alla conclusione che la responsabilità genitoriale fa capo ai genitori dal momento della procreazione sino a tutta la durata del rapporto di filiazione, anche se il suo esercizio, ordinato dal principio di gradualità, può essere “sospeso” dal conseguimento, da parte del figlio maggiorenne, della piena autonomia.
Crisi della coppia e provvedimenti relativi ai figli maggiorenni
Nei procedimenti di separazione e di divorzio possono essere assunti anche provvedimenti a favore dei figli maggiorenni in forza dell’art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs n. 154 del 28.12.2013, il quale stabilisce che il Giudice, valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, un assegno periodico di mantenimento. Tale assegno, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Detta norma ha dato origine a numerose incertezze soprattutto quanto alla legittimazione processuale.
Presupposto per l’applicazione della norma è infatti la coabitazione del figlio con uno dei coniugi: il genitore che non coabita con il figlio, partecipa al mantenimento di quest’ultimo a sostegno dell’altro genitore che, coabitando con il figlio, si occupa delle sue necessità. Contribuzione che non perde la sua natura neanche quando il Giudice disponga che debba essere erogata direttamente al figlio maggiorenne. – v. Cass. 25.07.2013 n. 18075 che “esclude la legittimazione del genitore a richiedere iure proprio all’ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il figlio maggiorenne in difetto del requisito di coabitazione con il figlio“. Legittimati a richiedere la modifica dell’assegno dovrebbero pertanto essere solo le parti del procedimento originario e cioè il genitore obbligato o il genitore beneficiario.
Tuttavia, consolidata giurisprudenza di legittimità ha delineato un’ipotesi di legittimazione concorrente nel senso che, sia il figlio che il genitore con cui coabita, sono portatori di un autonomo diritto nei confronti dell’altro genitore, chiarendo che il genitore separato o divorziato, già affidatario del figlio minore, è legittimato “iure proprio” ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, quale titolare di un diritto autonomo e concorrente con quello di quest’ultimo, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente. – Ordinanza Cass. n. 12972 del 23.05.2017 Cass. 8.09.2014 n. 1869.
In forza di tale principio si è pertanto ritenuto ammissibile – Cass. n. 4296 del 19.03.2012 – anche l’intervento volontario del figlio maggiorenne nella causa di separazione o divorzio dei genitori, per ottenere direttamente, o in subordine tramite il genitore con lui convivente, un assegno di mantenimento a carico di quello obbligato al versamento. La giurisprudenza di legittimità non è però mai giunta a prospettare un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
Si è affermata infatti l’autonomia dei due diritti. Il diritto del figlio maggiorenne e quello del genitore con il quale convive, benché oggetto della medesima prestazione, sono autonomi e concorrenti. Si esclude cioè che figlio e genitore con il quale coabita siano titolari del medesimo diritto. In tal senso il figlio maggiorenne non può quindi diventare litisconsorte necessario. Cass. 08.09.2014 n. 18869; C. Appello di Venezia decreto del 12 dicembre 2017
Al genitore a cui spetta l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne che coabita con l’altro genitore, non viene invece riconosciuta alcuna autonomia nei confronti del soggetto cui adempiere il suo obbligo. In difetto di una espressa domanda del figlio maggiorenne, lo stesso è quindi tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento al genitore con cui il figlio coabita. – Cass. ordinanza 09/07/2018 n. 18008 – e non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere alla propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante.- Cass. n. 25300 11.11.2013. Tale orientamento, peraltro consolidato in giurisprudenza, è evidentemente finalizzato ad evitare che il versamento diretto al figlio maggiorenne da parte del genitore onerato, possa essere strumentalizzato per sottrarsi al proprio obbligo al mantenimento.
Parte della dottrina ha espresso invece parere contrario non ritenendo condivisibile detto principio che appare lessicalmente estraneo alla disposizione dell’art. 337 septies cc, già art. 155 quinquies c.c., in quanto non prevede un autonomo intervento del figlio nel processo che riguarda i genitori al fine di ottenere direttamente a suo favore l’erogazione dell’assegno.
Figli semplicemente figli
La disciplina che riguarda i figli è applicabile a tutti i procedimenti che direttamente o indirettamente li riguardano, a prescindere dal fatto che i genitori siano o meno coniugi. La differenza riguarderà solo alcuni aspetti processuali. La legge 293 del 17.12.2012 al fine di equiparare i figli nati dal matrimonio da quelli nati fuori dal vincolo matrimoniale, ha modificato le disposizioni del codice civile e le disposizioni di attuazione del codice civile. L’art. 315 c.c. riformato detta “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” equiparando definitivamente pertanto ai figli legittimi i figli nati fuori dal vincolo matrimoniale, i figli adottati e i figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela.
La norma ha introdotto inoltre, l’art. 315 bis c.c. che sotto il titolo Diritti e Doveri del figlio prevede: “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni….”
I figli nati da genitori conviventi hanno quindi gli stessi diritti di quelli nati da genitori sposati
La giurisprudenza ha affermato che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli, sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda, e quindi tale obbligo sorge al momento della nascita, (Cass. Civile, 10 aprile 2012, n. 5652). Il diritto al mantenimento, spetta anche ai figli maggiorenni dei genitori non sposati tra loro se non dispongono dell’autosufficienza economica. L’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, non cessa quindi automaticamente quando essi diventano maggiorenni, ma persiste fin quando non siano indipendenti economicamente, tali da sostenersi autonomamente. A tal fine, il figlio maggiorenne, può rivolgersi al giudice, affinché questi stabilisca a suo favore, il versamento dell’assegno di mantenimento da parte dei genitori.
In tema di assegno di mantenimento a favore di figli maggiorenni, si richiama la recentissima ed interessante pronuncia della S.C. n 7555 del 27.3.2020 dove il padre richiedeva la modifica consistente nella eliminazione degli assegni di mantenimento in favore delle due figlie maggiorenni, che erano state adottate (per loro richiesta) dall’attuale marito della madre. La Suprema Corte respingendo il ricorso, sostiene che “l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi senza sua colpa divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori“. In quanto all’intervenuta adozione delle ragazze maggiorenni la Corte si richiama all’art. 300 c.c. comma 1 in base al quale “l’adottato conserva tutti i diritti ed i doveri verso la sua famiglia di origine” previsione in forza del quale persiste l’obbligo alla contribuzione al mantenimento da parte del padre. Da ciò si evince che cessa l’obbligo al mantenimento del figlio da parte del genitore ove il mancato raggiungimento dell’autonomia economico da parte del figlio, dipenda dal comportamento di quest’ultimo, che non si adoperi in modo adeguato ai tempi ed alle circostanze. (età, raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un occupazione lavorativa ecc. Cass 5088/2018 – 12952/2016)
Tale obbligo viene meno quando il figlio maggiorenne sia autosufficiente economicamente, ossia nel momento in cui svolga una professione, corrispondente alle competenze acquisite nel percorso di studio e in linea alle condizioni di mercato, tale da ricavarne il reddito sufficiente a far fronte autonomamente alle proprie esigenze quotidiane.
Il concetto di Indipendenza economica
Ma cosa si intende per indipendenza economica? E su questo concetto che si sono susseguiti vari orientamenti giurisprudenziali. Trattandosi di un concetto elastico la giurisprudenza ha fornito infatti, una gamma di interpretazioni che tendono a modificarsi in base alla contingenza economica. E così, stabilito il principio che l’onere probatorio spetta al genitore che chiede di essere esonerato dall’obbligazione, sarà quest’ultimo a dover provare che il figlio è divenuto autosufficiente, o che il mancato svolgimento di una attività lavorativa sia a lui imputabile, o che è stato posto nelle condizioni concrete di conseguire un’autonomia economica, o che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un atteggiamento “colposo od inerte” del figlio medesimo.
Si è così affermato che al fine di decidere sull’autonomia del figlio maggiorenne non è sufficiente che questi abbia un lavoro, ma che è necessario che detto lavoro sia stabile, adeguato alle aspirazioni del figlio, a seconda della sua preparazione professionale, e regolarmente retribuito così da permettergli una vita dignitosa ovvero “che il mancato svolgimento di una attività produttiva di reddito (o il mancato compimento di un percorso di studi), dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato dl lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” (tra le tante Cass. 22.06.2016 n. 12952).
Si è altresì affermato che, nell’accertamento del raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio non assume rilievo il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, o durante la separazione dei genitori, anche se, va valutato il contesto di appartenenza del figlio. In questo senso la Corte d’Appello di Roma con decreto del 09.07.2018 n. 1724/18, nel riconoscere il diritto alla corresponsione dell’ assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, ha chiarito che “se è vero che nella valutazione del raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio non può tenersi conto del tenore di vita pregresso, è anche vero che non può non tenersi conto delle sue aspirazioni e di quanto lo stesso può ragionevolmente aspettarsi in base al contesto di appartenenza“
Il non tenere conto del tenore di vita però, potrebbe condurre ad una sorta di disparità rispetto ai figli che continuano a vivere con il genitore obbligato e quelli che invece non godono più di tale contesto; sarebbe auspicabile che anche tale aspetto venisse valutato. Ed ancora giurisprudenza di merito ha ritenuto che “al fine di verificare se il figlio abbia o meno raggiunto l’indipendenza economica occorre verificare non solo il reddito effettivamente percepito ma altresì, quello percepibile attraverso lo sfruttamento economico dei beni potenzialmente fonte di reddito, quali ad esempio quelli facenti parte del patrimonio immobiliare nella propria disponibilità, in quanto non sono solo suscettibili di utilizzo diretto ma anche di generare frutti civici”. Anche in tal caso il Giudice non potrà prescindere dal valutare l’età del soggetto, le capacità del figlio di sfruttamento di beni immobili e dalla verifica se lo stesso sia stato o meno posto nelle condizioni concrete di adempiere a detto utilizzo non potendosi prescindere, da un attenta analisi caso per caso, dell’effettiva autonomia costituita dal semplice possesso di un bene immobile.
Il diritto del figlio maggiorenne comunque, sussiste anche se esiste l’obiettivo di realizzare un progetto educativo e un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori. Sul punto la Cassazione che con Ordinanza del 26.04.2017 n. 10207 ha infatti affermato che “In tema di mantenimento per il figlio maggiorenne studente, il diritto del figlio si giustifica se esiste l’obbiettivo di realizzare un progetto educativo e un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori. Rilevano l’età e la volontà del figlio di conseguire un livello professionale e tecnico per inserirsi nel mondo del lavoro”
Il giudice di merito, secondo la Corte, deve cioè valutare con insindacabile apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il perdurare dell’obbligo di mantenimento, poiché tale obbligo non può prolungarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. L’età è uno dei parametri oggetto dell’accertamento poiché lo studente universitario ultratrentenne che non ha terminato il corso di studi, oppure non abbia trovato una pur possibile attività remunerativa, perde il diritto a essere mantenuto – Cass. Civ. n. 27377/2013. Ed ancora l’obbligo viene meno se il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia, non provvede a terminare gli studi – Cass. Civ. n 8954/2010, Cass. Civ. ord. n. 7970/2013 e Cass. Civ. n. 4555/2012.
La cessazione dell’obbligo al mantenimento dei figli maggiorenni deve pertanto essere fondata
su un accertamento che di fatto riguarda l’età, il conseguimento di competenza professionale e tecnica, l’impegno per la ricerca di una occupazione lavorativa e la condotta personale tenuta dal maggiorenne – Cass. sent. N. 5088/18. Con l’ulteriore specificazione che, se un maggiorenne, dopo avere raggiunto l’autosufficienza economica, si trova a perdere i lavoro, tale circostanza non consente di rispristinare il diritto al mantenimento ma, eventualmente, solo quello agli alimenti – per tutte Cass. Civ. n. 1585/20014. Sulla base degli stessi principi, una recente ordinanza del 17 luglio 2019 n. 19135 è giunta invece a conclusioni opposte. Così mentre la sentenza n. 5088/18 aveva dichiarato cessato l’obbligo del padre di corrispondere il mantenimento della figlia ventiseienne, l’ordinanza del 2019 respingeva il ricorso del padre che chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento a favore della figlia trentenne, all’epoca della sentenza d’Appello, esercente la professione d’Avvocato. “Il padre deve corrispondere al figlio, libero professionista, un contributo al mantenimento qualora questi non abbia raggiunto l’indipendenza economica. Il figlio, che abbia completato il suo percorso formativo e abbia iniziato a svolgere l’attività professionale di avvocato, ma non percepisca introiti tali da renderlo autosufficiente economicamente, ha diritto al mantenimento.”
In sostanza, l’esiguità del reddito percepito dal figlio rende attuale l’obbligo di mantenimento e il compito di individuare, caso per caso, quando il figlio è da ritenersi indipendente economicamente, è riservato al prudente apprezzamento del giudice. Così anche nell’ipotesi in cui il figlio, ancora non indipendente economicamente, contragga matrimonio l’obbligo di versare l’assegno non si interrompe automaticamente ma è sempre necessaria una sentenza – Trib. Di Perugia 27 luglio 2015.