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Il conferimento uno actu nelle Holding di famiglia

By 2 Luglio 2020



a cura di Monica Peta, Dottore Commercialista – Revisore LegaleMembro del Comitato Scientifico della Fondazione School University Docente Federiciana Università Popolare e Angelo Ruggiero Dottore Commercialista – Revisore LegaleDirettore scientifico della Fondazione School University Docente alla Scuola Superiore della Magistratura

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE QUOTE DI SRL

Prima di addentrarci nel labirinto giuridico-tributari della tematica del conferimento delle quote in una holding di famiglia, è opportuno fare un passo indietro e affrontare il problema della qualificazione giuridica delle quote societarie ai fini della loro conferibilità. L’argomento è stato affrontato dal Tribunale di Milano in occasione di una causa inerente la possibilità di acquisire il diritto di proprietà della partecipazione al capitale sociale di una S.r.l. per usucapione e, soprattutto se la quota di partecipazione societaria sia qualificabile come bene mobile iscritto in pubblici registri, con conseguente applicazione alla disciplina prevista dall’art. 1162 c.c. “Usucapione dei beni mobili iscritti in pubblici registri”.

La sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano, con sentenza n. 12974 del 22 dicembre 2017, innanzitutto, evidenziava che, non era posta in discussione l’astratta assoggettabilità del bene alla generale disciplina dell’usucapione quale bene mobile immateriale.

In secondo luogo, la questione inerente al fatto che le quote di S.r.l. sono da considerarsi “bene mobile registrato” o meno, osservavano i Giudici meneghini che, ai fini della causa occorreva ritornare alle originarie pronunce della Suprema Corte di Cassazione del 1982 e del 1986, in quanto, tra loro, erano pienamente concordanti.

Infatti, la sentenza n.2103 del 1982 disponeva che, in caso di azioni di S.p.A. si tratta di beni mobili non registrati perché i registri della società per azioni hanno carattere privato e sono estensibili soltanto ai soci e non possono quindi confondersi con il sistema di pubblicità che l’ordinamento attua per una particolare categoria di beni mobili “registrati”, attraverso cui si realizza con un procedimento apposito il controllo sulla circolazione dei medesimi, consentendosi l’esame dei registri a chiunque lo voglia.

Mentre, la sentenza n. 7409 del 1986 disponeva che, in caso di quote di S.r.l., poiché il libro soci non è un pubblico registro, poiché può essere visionato soltanto dai soci e le iscrizioni in esso effettuate hanno la sola funzione di rendere l’atto iscritto efficace nei confronti della società, la quota sociale nella società a responsabilità limitata è bene immateriale equiparato ai beni mobili materiali non iscritti in pubblici registri.

Dunque si trattava di precedenti giurisprudenziali in cui il decisum riguardava unicamente la qualità di “bene mobile” di una quota di S.r.l. e nell’ultimo caso l’assoggettabilità di detto bene alla disciplina dell’usucapione. In conformità a tale motivazione, occorreva necessariamente prendere atto che con l’istituzione del Registro delle Imprese e l’espressa previsione di “obbligo” di registrazione degli atti di trasferimento delle quote che consente l’esame dei registri a chiunque lo voglia; si fugava ogni dubbio circa la natura di “bene mobile registrato” delle quote di S.r.l., in quanto, in realtà già riconosciuta da diverse pronunce di merito del Tribunale di Milano e di Alessandria.

E così i Giudici meneghini, coerentemente, concludevano la sentenza in commento, prendendo atto che la riforma del 2003 (sia pure con un intervento che potrebbe reputarsi eccentrico rispetto al tradizionale assetto della pubblicità commerciale) ha comunque dettato con il terzo comma dell’art 2470 Codice civile una previsione che attiene proprio alla disciplina della circolazione delle quote e dunque alla materia propriamente rilevante ai fini qui di interesse, senza che a questo punto possa attribuirsi alcun rilievo alla coincidenza o meno di tale disciplina (conformata in via autonoma per legittima scelta discrezionale del legislatore) con quella prevista dal regime ordinario delle trascrizioni.

Alla luce di tali suesposte considerazioni, pertanto, secondo i Giudici meneghini non si vedeva quindi motivo per escludere dall’ambito di applicazione della previsione di cui all’art 1162 c.c. quella particolare categoria di beni mobili rappresentata dalle quote di srl quali beni indiscutibilmente soggetti ad un regime di piena pubblicità oggi rilevante anche ai fini della disciplina circolatoria.




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