Il conferimento uno actu nelle Holding di famiglia (parte III)
Commento a cura di Monica Peta* e Angelo Ruggiero**
I
L CONFERIMENTO E LO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO.
Sotto il profilo giuridico, l’art. 2247 del c.c., definisce il “conferimento” come: “quel contratto mediante cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
La ratio dell’articolo era incardinata intorno alla plurisoggettività della compagine sociale, plurisoggettività venuta meno dapprima con il D.lgs. n.88 del 3/3/1993, e, in seguito, con il D.lgs. n.6 del 17/01/2003, i quali introducevano nel nostro ordinamento giuridico, la possibilità di costituire tramite atto unilaterale rispettivamente società a responsabilità limitata e società per azioni con unico socio.
Il conferimento è definito, come l’operazione mediante la quale un soggetto conferente trasferisce un bene o un servizio a un soggetto conferitario, ricevendo come corrispettivo una partecipazione nel capitale sociale dello stesso, con la permanenza di un vincolo di capitale tra i soggetti coinvolti nell’operazione. Il corrispettivo per il bene trasferito è costituito dalla partecipazione acquisita nella società conferitaria, e non da una somma di denaro.
I tratti essenziali nei quali si configura il conferimento sono: l’ammontare della partecipazione al capitale sociale della conferitaria che non può in alcun modo superare il valore del compendio aziendale determinato dal perito e la funzione dei conferimenti di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa, allo scopo di dividerne gli utili. L’art. 2247 non pone limite riguardo ai beni e i servizi che possono costituire oggetto di conferimento (con esclusione delle società per azioni) anche se la prassi (si indica la circolare ministeriale n.9 del 21 marzo 1980), è concorde nel ritenere che non possono essere oggetto di conferimento le voci del patrimonio netto dell’impresa conferente, le poste correttive dell’attivo, i fondi rischi iscritti in bilancio dell’impresa cedente.
Per quanto concerne, il valore dei conferimenti, la norma non prevede regole assolute, i soci possono attribuire partecipazioni al capitale di valore inferiore a quello dei conferimenti, in tal modo, il sovrapprezzo andrà a incrementare il patrimonio della società, senza diretta imputazione al capitale sociale, bensì alla riserva sovrapprezzo. Viceversa, per le società di capitali l’atto costitutivo può assegnare azioni o quote in misura non proporzionale al conferimento, così da dare importanza anche agli apporti dei soci che non possono formare oggetto di conferimento (come, ad esempio, l’esperienza e le idee). Tuttavia, bisogna fare un discerno tra società di persone e società di capitali. Nelle società di persone non sono presenti specifiche formalità procedurali. Per questi tipi di società, la disciplina civilistica non dispone l’obbligo alla stima dell’oggetto del conferimento poiché i soci e il conferente possono accordarsi liberamente sulla sua valutazione. I conferimenti nelle società di capitali seguono invece, la disciplina dei conferimenti per le S.p.a. contenuta nella sezione IV, del libro V, del c.c. (dall’art. 2342 all’art. 2345):
– Articolo 2343 Codice civile (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti);
– Articolo 2343 bis Codice civile (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori);
– Articolo 2343 ter Codice civile (Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima);
– Articolo 2343 quater Codice civile (Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione);
– Articolo 2344 Codice civile (Mancato pagamento delle quote);
– Articolo 2345 Codice civile (Prestazioni accessorie).
In particolare, la ratio dell’articolo 2343 del Codice civile è imperniata sull’esigenza di eseguire una corretta valutazione oggettiva e veritiera dei beni che formano oggetto dei conferimenti, allo scopo di evitare il cosiddetto “annacquamento di capitale” che potrebbe verificarsi se i beni venissero sopravvalutati e, conseguentemente, se venissero emesse azioni per un valore maggiore rispetto ai beni conferiti. In particolare l’articolo 2343, comma 1, c.c., fissa che, “chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti”. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo, nel termine di centottanta giorni dall’iscrizione della società, (l’art. 2343-ter riconosce casi tassativamente previsti per i quali è possibile ovviare alla redazione della relazione dell’esperto). L’art. 2343-quater, individua l’obbligo di controllo da parte degli amministratori delle valutazioni riguardanti i conferimenti effettuati, la giusta procedura di verifica e le relative responsabilità in capo allo stesso amministratore. Inoltre, lo stesso articolo in commento pone a carico degli amministratori, l’obbligo di controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistano fondati motivi, procedere alla revisione della stima.
*Dottore Commercialista – Revisore Legale Membro del Comitato Scientifico della Fondazione School University Docente Federiciana Università Popolare
**Dottore Commercialista – Revisore Legale Direttore scientifico della Fondazione School University Docente alla Scuola Superiore della Magistratura
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