Omesso versamento e particolare tenuità
Commento a cura dell’avv. Mattia Miglio, dott. Paolo Comuzzi
Con la sentenza che qui si pubblica, la Suprema Corte fornisce importanti spunti di riflessione in merito al rapporto tra la speciale causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto e la fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali.
In particolare, la Suprema Corte – nel respingere le censure mosse dalla difesa dell’imputato – puntualizza in via preliminare che “la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale” per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del be- neficio, essendo il segno di una devianza “non occasionale” (p. 7).
Ragion per cui, nel caso che ci occupa, l’offesa non possa essere considerata particolarmente tenue come richiesto dalla previsione dell’art. 131 bis c.p., “attesa la plurima violazione nel corso dell’anno in contestazione (ed anche in quelli antecedenti e successivi, pur sprovvisti di rilevanza penale, ma comunque accrescitivi dell’offesa al bene giuridico protetto dalla norma in esame” (p. 7).
Peraltro – conclude la Suprema Corte – nessun rilievo può assumere la valutazione della tenuità del danno arrecato, in relazione alla capacità economica del soggetto danneggiato, ossia l’Erario.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ritiene che “l’applicazione della predetta causa di non punibilità non può tener conto della capacità economica del soggetto danneggiato, ossia dell’Erario, atteso che la tutela penale prevista dal legislatore non ha come oggetto il patrimonio dello Stato, ma l’interesse pubblico – di rango costituzionale, come evidenziato dalla Corte costituzionale (v., ad es. l’ordinanza n. 206/2003), che richiama gli artt. 1, 4, 35 e 38 Cost. – all’osservanza dell’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali ed assistenziali, destinati a finanziare non solo le prestazioni erogate a favore dei lavoratori, ma la generalità delle prestazioni erogate dal sistema” (p. 8).
In definitiva, “l’applicazione dell’art. 131 bis, c.p. non trova, per tale reato, alcun fondamento razionale in considerazione dell’entità più o meno lieve del danno che si pretenderebbe arrecato all’Istituto previdenziale” (p. 8).