inammissibilità della domanda di rimborso per mancato invio anche all’Agenzia delle Entrate.
di Agostino Giovinazzo – Avvocato di LCA Studio Legale ed esperto in diritto doganale e accise
La domanda di rimborso delle accise va comunicata anche all’ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi, quando la relativa spesa ha concorso alla formazione del reddito d’impresa.
Questo è l’adempimento chiesto dall’art. 29, comma 4 della L. n. 428/1990, pena: l’inammissibilità della domanda di rimborso medesima.
Per non incorrere nella sanzione di inammissibilità, il contribuente avrà dunque l’onere di inviare la relativa istanza rimborso, da un lato, all’Ufficio delle Dogane competente sul credito e, dall’altro, alla diramazione territoriale dell’Agenza delle Entrate competente sulla dichiarazione dei redditi.
La ratio di tale disposizione è quella di agevolare la collaborazione tra le due Agenzie (soprattutto in materia di rimborsi, ove l’ordinamento impone una costante collaborazione tra organi della stessa) e di garantire una verifica sul reddito d’impresa, al fine di evitare che il soggetto beneficiario del rimborso possa godere di un doppio vantaggio fiscale (i soggetti passivi dell’accisa hanno infatti la possibilità di portare in deduzione l’onere tributario sostenuto con conseguente ripercussione sulla formazione della base imponibile; in tale circostanza appare chiara quella connessione diretta con l’attività d’impresa, richiesta dalla norma quale presupposto di fatto per l’invio della comunicazione).
Diverse sono state le critiche mosse contro tale obbligo comunicativo e, in particolare, contro la sanzione di inammissibilità della domanda di rimborso che ne deriva dalla sua violazione.
Quest’ultima, infatti, se ben osservata dal prisma dei principi costituzionali, appare per molti aspetti sproporzionata rispetto al vulnus: un errore del contribuente che, di fatto, potrebbe qualificarsi come meramente formale.
In quest’ottica è stata, quindi, auspicata un’attenuazione della disciplina, soprattutto alla luce dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente (art. 10, comma 1 della L. n. 212/2000) e la cui declinazione pratica imporrebbe all’ufficio, primo ricevente, la trasmissione dell’istanza anche all’altro (Cass. n. 8178/2019).
È stato altresì rilevato che l’amministrazione finanziaria, nella specie l’Agenzia delle Dogane, non potrebbe richiedere al contribuente informazioni e documenti già in suo possesso (la domanda di rimborso non è, infatti, rivolta ad un organo estraneo all’amministrazione finanziaria) e che, in ogni caso, sarebbe comunque tenuta ad informare il contribuente che la domanda di rimborso ricevuta doveva essere comunicata anche all’Agenzia delle Entrate; tutto ciò in aderenza ai principi richiamati dall’art. 6, commi 2 e 4 della L. n. 212/2000.
Tali questioni sono transitate al vaglio della Corte di Cassazione, ove i più recenti orientamenti (l’ultimo dei quali intervenuto con Ordinanza n. 7279 del 16 marzo 2020) hanno confermato la piena compatibilità dell’art. 29, comma 4 della L. n. 428/1990 con il quadro normativo evocato.
Più di preciso, quanto all’art. 6, comma 2 della L. n. 212/2000 è stato sottolineato che non può trovare applicazione, trattandosi di fattispecie del tutto diversa, e ciò in quanto è la comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate che si pone come requisito di ammissibilità della stessa. In questa prospettiva, non può quindi parlarsi di richiesta di un atto di cui l’amministrazione finanziaria è già a conoscenza, bensì di un onere posto a carico di chi intende ottenere il rimborso.
Con riferimento, poi, a quanto prescritto all’art. 6, comma 4 della L. n. 212/2000 si è ritenuto non configurabile alcun onere d’informazione in capo all’Agenzia delle Dogane, in quanto l’ufficio che ha ricevuto la richiesta di rimborso dell’accisa non è a conoscenza del presupposto di fatto (l’incidenza della spesa relativa al rimborso sulla formazione del reddito d’impresa) che innesca l’onere di presentazione dell’istanza anche all’Agenzia delle Entrate.
Dal contesto descritto si scorge dunque la profonda e radicata delicatezza della questione che uno sguardo poco attento potrebbe valutare come eccessivamente formalistica e priva di alcun risvolto pratico; si potrebbe, persino, essere indotti a ritenere che una volta rilevata la mancata comunicazione, questa possa essere comunque sanata con un semplice inoltro successivo.
Ma non è così. Su tale ultimo aspetto vi è infatti da rammentare che la comunicazione in parola, affinché dispieghi la sua piena efficacia, dovrà essere inviata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate entro un ben delineato perimetro temporale.
Il collegamento delle citate disposizioni non lascia dubbi sul fatto che per poter operare concretamente il coordinamento tra i due diversi uffici – e quindi dare un senso alla sanzione legale dell’inammissibilità – la comunicazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate si dovrà effettuare contestualmente o al più tardi, prima del provvedimento di diniego e, se non ancora intervenuto, comunque non oltre il biennio decadenziale di cui art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995 (Cass. n. 13087/2012).
Un invio successivo sarebbe perciò considerato tardivo e dunque inefficace ai fini dell’ammissibilità della domanda, con la conseguenza, in alcune fattispecie, che ciò potrebbe anche condurre al mancato ottenimento dello stesso rimborso