Non è corretto devalutare la deposizione resa dal testimone – che non aggiunge riscontri concreti
Cassazione Civile Sezione VI 28 agosto 2020 n. 17981
Commento a cura dell’ Avv. Carmine Lattarulo
Non è corretto devalutare la deposizione resa dal testimone, il quale risponde alle domande solo “è vero”, senza aggiungere alcun concreto riscontro, laddove, tuttavia, sia il giudice stesso a non chiedere siffatti riscontri e domande più specifiche.
Cassazione Civile Sezione VI 28 agosto 2020 n. 17981
Molti penseranno che il principio dettato dal Supremo Collegio sia banale, quanto ovvio. Senonché, si tratta di una casistica assai ricorrente, che coinvolge una (fortunatamente) “strettissima” minoranza della magistratura (di cui alcuni sono stati oggetto di denuncia al CSM proprio per questo disinvolto arbitrio). Non è corretto devalutare la deposizione resa dal testimone, il quale risponde alle domande solo “è vero“, senza aggiungere alcun concreto riscontro, laddove, tuttavia, sia il giudice stesso a non chiedere siffatti riscontri e domande più specifiche. Diversamente, sarebbero argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, che offrono una motivazione di sentenza, c.d. apparente.
Nella sentenza Cassazione civile, sez. III, 24/09/2015, n. 18896, la Corte aveva già affermato che il giudice di merito non è un “mero registratore passivo” di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell’escussione testimoniale, al quale l’ordinamento attribuisce il potere-dovere, in primo luogo, di sondare con zelo l’attendibilità del testimone ed, in secondo luogo, di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo e, dall’altro, ritenere lacunosa la testimonianza, perché carente su circostanze non capitolate e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire. Siffatto principio deriva dall’insegnamento risalente (Sezioni Unite 29 marzo 1963 n. 789; Cass. Civ. 20 ottobre 1964 n. 2631; Cass. Civ. 05 ottobre 1964 n. 2505; poi ribadito in Cass. Civ. Sez. III 7 maggio 2015 n. 9249; Cass. Civ. Sez. III 18/11/2014 n. 24469), secondo il quale il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta.
La sentenza offre altri spunti degni di interesse.
Ad esempio, non può essere considerato inattendibile il testimone che ricordi solo il colore dell’auto investitrice, non potendosi invero pretendere da tutti il preciso ricordo anche del modello dell’auto.
Oppure, non può essere valutata in chiave negativa la omessa indicazione di potenziali testimoni soccorritori della vittima, ben potendo accadere che quest’ultimo non li conosca affatto, né riesca ad individuarli.
Infine, il Collegio ribadisce un principio generale di “favor” nei confronti della parte che incolpevolmente incorra in una decadenza processuale. Ad esempio, è fondata la richiesta di sostituzione del teste, soprattutto quando quello indicato sia nel frattempo deceduto. In precedenti dicta, la Corte aveva affermato che se uno dei testi ammessi muore prima dell’udienza fissata per l’assunzione della prova senza che la parte abbia provveduto a citarlo, essa non incorre nella decadenza prevista dal comma 1 dell’art. 104 disp. att. c.p.c., dovendo piuttosto trovare applicazione analogica la norma contemplata nel comma 2 di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l’omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l’assunzione della prova previa sostituzione del teste deceduto (Cassazione civile, sez. III, 21/07/2006, n. 16764; in senso contrario Cassazione civile, sez. II, 29/03/2019, n. 8929). Accomunata a questa ipotesi, possiamo ricordare altra pronuncia nella quale è stato indicato che allorquando una prova testimoniale già ammessa sia impedita, perché il teste sia diventato fisicamente incapace, va ammessa la sostituzione del testimone (Cassazione civile, sez. III, 20/06/2014, n. 14080).