Assegno divorzile modificabile solo per ‘fatti nuovi’
Corte di cassazione – Ordinanza 4 settembre 2020 n. 18522
Per chiedere la riforma dell’assegno di divorzio il coniuge obbligato deve allegare “fatti sopravvenuti alla sentenza divorzile”. Non è dunque sufficiente la generica doglianza di dover corrispondere una sorta di “vitalizio” ad una persona comunque abile al lavoro, né il fatto di aver costituito una nuova famiglia, se non è una novità. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18522 di oggi, respingendo il ricorso di un marito condannato a pagare 400 euro al mese alla ex.
Secondo il ricorrente la Corte di Appello di L’Aquila aveva omesso di valutare la possibilità della ex moglie di ricercare un lavoro, “essendone abile”, nonché di valutare la sua condizione, in ogni caso «aggravata dall’esistenza di figli con altra donna». Deduce inoltre che il contributo di mantenimento divorzile non deve essere “un beneficio a vita” e non può tradursi “in un’entrata economica di privilegio, ove l’ex coniuge beneficiaria sia in grado di lavorare”.
Per la VI Sezione civile però il ricorso è inammissibile in quanto “non ha allegato fatti sopravvenuti alla sentenza divorzile, con cui era stato disposto l’assegno di mantenimento”, mentre la beneficiaria aveva dimostrato di essersi «attivata in questi anni, ma senza successo, nella ricerca di un lavoro stabile (accettando lavori a termine e partecipando a concorsi) che le consenta di raggiungere l’autosufficienza economica».
Non fanno breccia dunque le argomentazioni del tutto “generiche” del ricorrente, a fronte delle quali la Corte ricorda che la pronuncia n. 789/2017, citata a difesa, al contrario, afferma che il diritto alimentare del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a quello dei nuovi figli e che «l’attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un ‘attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche» .