Assegno divorzile modificabile solo per ‘fatti nuovi’
divorzio
Corte di cassazione – Ordinanza 4 settembre 2020 n. 18522
Per chiedere la riforma dell’assegno di divorzio il coniuge obbligato deve allegare “fatti sopravvenuti alla sentenza divorzile”. Non è dunque sufficiente la generica doglianza di dover corrispondere una sorta di “vitalizio” ad una persona comunque abile al lavoro, né il fatto di aver costituito una nuova famiglia, se non è una novità. Lo ha ribadito la Corte di cassazione
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