Mediazione obbligatoria, l’onere grava sul creditore
Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza n. 19596/2020
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18/9/2020
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Lo hanno chiarito le Sezioni unite con la decisione n. 19596/2020 segnando un importante cambio di passo rispetto alla sentenza n. 24629 del 2015.
Con la precedente decisione la Corte aveva infatti affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione era da porre a carico della parte opponente. A ciò la Cassazione era addivenuta attraverso una serie di considerazioni incentrate sulla natura deflattiva del procedimento di mediazione, sulla particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che può consentire di pervenire anche in tempi brevi ad un accertamento definitivo, e sulla ravvisata opportunità di porre l’onere di instaurare il procedimento di mediazione a carico della parte che ha l’effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell’opposizione al decreto; giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l’utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo.
Tale impostazione ricorda la pronuncia non ha tuttavia “raccolto l’unanime consenso degli uffici giudiziari di merito i quali si sono divisi su posizione tra loro inconciliabili”, ragion per cui, prosgue la Corte, un intervento a Sezioni unite si rende “quanto mai opportuno”.
Per il massimo consesso dunque l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 24629 de 2015 “non può essere confermato” e il contrasto esistente nella giurisprudenza va composto “stabilendo che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto”. “Militano in questo senso – scrive la Corte – argomenti di carattere testuale, logico e sistematico e tale interpretazione deve ritenersi l’unica costituzionalmente orientata”.