L’affitto d’azienda
Dossier a cura della Redazione Plusplus24Diritto – aggiornamento settembre 2020
Nei sistemi economici degli ultimi decenni dove la crescente competizione ha portato a fluide aggregazioni e disaggregazioni di business e unità di business, è cresciuto, non solo in Italia, il ricorso alla forma dell’affitto d’azienda o di rami d’azienda.
Il predetto strumento giuridico, assume la duplice natura di temporanea messa a disposizione di assets organizzati per lo svolgimento di attività imprenditoriale, ma anche di mezzo prodromico per un trasferimento a titolo definitivo spesso al verificarsi di determinate condizioni (giuridiche e/o economiche contrattualizzate o meno nell’ambito della fattispecie in esame).
Se quindi le turbolenze dei mercati globalizzati, alle prese con le varie ondate della crisi costringono le imprese ad essere in grado di mutare gli assetti organizzativi in modo anche repentino e non definitivo, è quindi evidente la centralità che nelle scelte economiche imprenditoriali assume il contratto di affitto di azienda, acuitasi nella recente fase di emergenza economico sanitaria correlata alla pandemia Covid -19.
La legislazione emergenziale non ha dato né risposte concrete alle esigenze di liquidità né è riuscita a dettare norme utili per la regolamentazione dei rapporti contrattuali in corso. Il presente contributo è finalizzato a verificare quali siano state le conseguenze dell’emergenza sui contratti di affitto di azienda, regolati dall’articolo 2562 codice civile, norma che a sua volta richiama l’articolo 2561 relativo all’usufrutto.
Con l’affitto d’azienda, il concedente trasforma la struttura rischio-rendimento connaturata con l’attività di impresa, con l’aspettativa, da un lato, di assicurarsi un rendimento periodico dell’investimento formalmente predeterminato e quindi ragionevolmente certo, nella misura del canone, e, dall’altro, di mantenere nel tempo il valore economico del complesso aziendale dato in gestione, fidando sulla convenienza dell’affittuario di ben gestire al fine di garantirsi la remunerazione del canone sostenuto e delle altre spese di gestione. Per converso, quindi, l’affittuario assume, la responsabilità dell’esercizio di un’attività economica senza dover effettuare un investimento iniziale….continua la lettura in Dossier Diritto, Plusplus24Diritto