La natura giuridica dei buoni pasto e la revocabilità da parte del datore di lavoro
Commento a cura dell’avv. Antonio Cazzella – Trifirò & Partners Avvocati
Con sentenza n. 16135 del 28 luglio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla domanda di un lavoratore che aveva chiesto di accertare l’illegittimità della revoca unilaterale, da parte del datore di lavoro, dell’erogazione dei buoni pasto.
In particolare, secondo la prospettazione del lavoratore, il buono pasto doveva considerarsi parte integrante della normale retribuzione, anche in conseguenza di una “legittima aspettativa” derivante dalla reiterata e generalizzata prassi aziendale protrattasi dal 1999 al 2006.
La Suprema Corte ha rigettato il gravame proposto dal dipendente, soccombente nel precedente giudizio di merito, richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i buoni pasto non costituiscono un elemento della “normale” retribuzione, ma un’agevolazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354).
Muovendo da tale premessa, la Corte di Cassazione ha affermato che il regime dell’erogazione dei buoni pasto può essere modificato anche per unilaterale decisione del datore di lavoro “in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale”.
Quanto alla sussistenza di una prassi aziendale, dedotta dal lavoratore per sostenere la fondatezza della domanda, la Suprema Corte ha disatteso il motivo di gravame sulla base di una duplice argomentazione.
In primo luogo, la Corte di Cassazione ha rilevato la sostanziale inammissibilità di tale censura per la sua “connotazione di novità”, in quanto il lavoratore non aveva mai dedotto, nei precedenti giudizi di merito, l’esistenza di una prassi aziendale.
Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che l’esistenza di una prassi aziendale non avrebbe potuto comunque fondare la pretesa del lavoratore, in quanto l’indagine relativa all’esistenza di una prassi attiene all’individuazione della fonte del diritto vantato dal lavoratore, mentre, nella fattispecie esaminata, la valutazione riguardava la natura giuridica dei buoni pasto attribuiti dal datore di lavoro, con la conseguenza che l’eventuale esistenza di una prassi non avrebbe potuto inficiare “il presupposto della natura non retributiva dell’erogazione”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha escluso la fondatezza della censura del lavoratore volta ad eccepire la violazione delle disposizioni del CCNL e consistente nell’inesatta distinzione, da parte della Corte di merito, tra buoni pasto (erogati a tutti i lavoratori) ed indennità di “concorso pasti” (riservata unicamente ai dipendenti fuori dal comune di residenza nelle ore dei pasti): a tal riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che il richiamo della Corte di merito all’indennità di “concorso pasti” costituisce un’obiter dictum ininfluente ai fini della decisione (secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, “ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante“: cfr., ex plurimis, Cass. 3 ottobre 2019, n. 24722).