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Gli approfondimenti dell'Avv. Fabio BenettiNews

Il difficile tema delle spese straordinarie figli

By 21 Gennaio 2022 Giugno 28th, 2022



La Cassazione è tornata recentemente, con le sentenze n. 34100 del 12/11/2021 e n. 37599 del 30/11/2021, ad affrontare il tema delle “spese straordinarie figli” nell’ambito del mantenimento dopo la separazione. Ci sono infatti molti interrogativi lasciati aperti dalla giurisprudenza negli ultimi anni. Ad esempio, che cosa si intende davvero con la dicitura “spesa straordinaria”? E come deve essere ripartita tra i genitori?

 

Spese ordinarie e spese straordinarie figli: da dove viene la distinzione?

Diciamo subito che la suddivisione del mantenimento dei figli in due categorie, spese ordinarie e spese straordinarie, è frutto di un’elaborazione proveniente esclusivamente dalla giurisprudenza che non trova alcun riscontro nella legge.

Infatti, l’art. 337 bis del codice civile, introdotto nel 2013, dispone che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità…”.

Quindi, la legge prevede un unico assegno di mantenimento figli, che dovrebbe coprire tutte le spese, senza alcuna limitazione a quelle soltanto ordinarie.

Nonostante ciò, in tutti i provvedimenti giurisprudenziali, sia di merito che della Cassazione, l’assegno periodico si riferisce soltanto alle spese ordinarie, mentre per le “spese straordinarie figli” è stata introdotta, da tempo, un’ulteriore e collaterale ripartizione tra i coniugi, che quasi sempre viene disciplinata mediante una divisione al 50%.

 

Facciamo 50 e 50? I limiti della divisione delle spese straordinarie alla pari

Le recenti sentenze già citate della Cassazione non si discostano da questa impostazione. Tuttavia, questa prassi giurisprudenziale presenta, a mio avviso, gravi limiti.

Il primo – fondamentale – è che la ripartizione delle spese straordinarie per il mantenimento figli fatta alla pari tra i coniugi contravviene al criterio di proporzionalità, previsto dal richiamato art. 337 bis codice civile. Ricordate cosa diceva la legge? Bisogna quantificare il “mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito” dei genitori.

Prendiamo quindi il caso di due genitori e un figlio. Entrambi lavorano come dipendenti, ma con redditi differenti: un genitore percepisce un reddito mensile di Euro 2.000,00 e l’altro di Euro 1.200,00. Se è vero che il genitore con il reddito maggiore dovrà riconoscere all’altro un contributo per il mantenimento ordinario del figlio, perché poi, al momento di sostenere delle spese straordinarie, questa regola non vale più e le spese vanno ripartite al 50%?

La matematica non è un opinione, si dice. Ma a quanto pare nella giurisprudenza sì.

È poi abbastanza paradossale assistere, nelle separazioni e nei divorzi, a liti durissime e interminabili sull’importo dell’assegno mensile per il mantenimento ordinario, mentre si dà assolutamente per scontata la ripartizione al 50% delle spese straordinarie figli, soltanto perché così è stato impostato da anni dalla giurisprudenza.

Ma un’altra grande criticità della suddivisione del mantenimento tra spese ordinarie e spese straordinarie figli è la difficoltà di far rientrare nell’una o nell’altra categoria le spese che i genitori si trovano nella pratica a sostenere per i figli.

 

Ma quindi quali sono le spese straordinarie figli?

Per ovviare a questa incertezza nel distinguere tra spese ordinarie e straordinarie, sempre più frequentemente i Tribunali hanno elaborato elenchi più o meno completi.

Ad esempio il Tribunale di Modena, sin dal settembre del 2019, ha classificato le spese straordinarie da ripartire al 50% tra i coniugi come segue:

Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale.

Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogato anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari.

Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa.

Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria.

Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.

– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.

Ebbene, basta una prima lettura per accorgersi che mancano alcune voci a questo elenco. Ad esempio, che cosa ne è dell’abbigliamento dei figli? Stando a quanto è possibile dedurre, sembra che, indipendentemente dalla cifra, qualsiasi acquisto per l’abbigliamento debba essere ritenuto spesa ordinaria.

A mio avviso questa conclusione sarebbe errata, posto che non può essere certo la tipologia della spesa in sé e per sé a farla risultare ordinaria o straordinaria, bensì altre caratteristiche.

E allora vediamole insieme, queste caratteristiche.

 

Le vere caratteristiche delle spese straordinarie figli

È possibile sostenere che le spese ordinarie nel mantenimento figli sono quelle che hanno le seguenti caratteristiche: prevedibilità, frequenza e ripetibilità, nonché valore economico adeguato al tenore di vita della famiglia.

Allora, ragionando “a contrario”, le spese straordinarie dei figli avranno le seguenti caratteristiche: imprevedibilità, saltuarietà e valore economico elevato rispetto al tenore di vita della famiglia.

Attenendosi a questi criteri, sarà abbastanza semplice incasellare nell’una o nell’altra categoria la maggior parte delle varie voci di spesa che i genitori devono affrontare per il mantenimento dei figli. Ad esempio, è facile affermare che voci di spesa come barbiere, ricariche telefoniche, cancelleria per la scuola (diario, penne ecc…), vestiti e acquisti per svaghi, attività ricreative (teatro, ballo, cinema ecc…), spese di trasporto privato o pubblico, rientrano tra le spese ordinarie.

Restano però alcune voci di spesa più difficili da inquadrare. Ad esempio, l’acquisto dei testi scolastici ad inizio anno, come pure le tasse scolastiche e universitarie, costituiscono certo una spesa prevedibile e ricorrente nella vita dei figli ma, a causa del loro ammontare rilevante, dovrebbero essere ritenute spese straordinarie.

Non è tuttavia di questo avviso la sentenza della Cassazione n. 34100 del 12 novembre 2021, citata all’inizio del nostro articolo, che sottolinea come le tasse universitarie non rappresentino spesa straordinaria in virtù del fatto che “sono prevedibili e non eccezionali”.

 

Come si vede, resta ancora grande incertezza sull’argomento, anche se urge dare una risposta: e che sia più equa, matematicamente e giurisprudenzialmente parlando.

Per lo meno, eviteremmo a tanti genitori di trasformarsi nella moderna copia dello storico Barone Antonio Paletti interpretato da Totò, sempre pronto ad esprimere la sua frustrazione con la storica litania: “E io pago!”.

Avv. Fabio Benetti

Laureato in Giurisprudenza nel 1987. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Modena dal 1990, Cassazionista. Si occupa prevalentemente di Diritto Privato e Locazioni, Diritto di Famiglia, Successioni, Procedure concorsuali.